A proposito delle dimissioni di Papa Benedetto XVI

 

A proposito delle dimissioni di Papa Benedetto XVI

 

Ho ricevuto da un Lettore un messaggio col quale egli mi chiede se accetto l’interpretazione che il giornalista Andrea Cionci[1] fa del contesto e dei motivi che indussero Papa Benedetto alle dimissioni.

Il Cionci pretenderebbe di dedurre dalle mie parole una consonanza con la sua tesi, secondo la quale, con le dimissioni, il Papa avrebbe provocato lo status di sede impedita in modo tale che l’elezione successiva di Papa Francesco si presenterebbe come illegittima, in quanto pretesa di occupare una sede già appartenente a Papa Benedetto XVI, sede che sarebbe stata impedita da una manovra dei nemici della Chiesa, allo scopo di rendere inefficiente il Papato e succube delle forze moderniste-massoniche-sioniste.

  

A titolo di documentazione riporto il testo esatto del Lettore:

 Buongiorno Padre,

Da questa ultima intervista sono passati ben 11 anni.

Vorrei chiederLe alla luce di tutto il Magistero post Benedetto XVI e l'indagine giornalistica supportata da canonisti, latinisti, teologi e storici della Chiesa svolta da noto giornalista, depositata presso la Santa Sede e protocollata come denuncia penale di "Sede impedita" presso il Tribunale Penale Vaticano, quale sia il suo orientamento.

 

Caro Lettore,

Le dico subito con chiarezza che io non sostengo affatto la tesi della sede impedita, che Cionci sembra volere attribuirmi in un suo video del 6 agosto 2024, facendo riferimento ad una intervista che concessi alla giornalista Roberta Ricci il 15 Febbraio 2013[2], in occasione delle dimissioni di Benedetto XVI.

Quello che io sostengo è che, dando le dimissioni, Papa Benedetto XVI non ha provocato la situazione della sede impedita, perché il can. 335 del CIC[3], con l’espressione “sede impedita” intende una condizione oggettiva del Sommo Pontefice, per la quale egli è impedito nel governare la Chiesa. Ma questo non era il caso di Papa Benedetto, il quale invece semplicemente, per il venir meno delle sue forze, non si sentiva più in grado di governare la Chiesa, considerando soprattutto l’esistenza all’interno della Chiesa di gravi tensioni.

Quanto a me, io ho interpretato le dimissioni di Papa Benedetto come volontà di rinunciare al ministero, ma non al munus. Questo atto del Papa ha fatto sì che egli mostrasse alla Chiesa la possibilità di quello che poi egli ha chiamato “Papa emerito”, titolo approvato da Papa Francesco. In tal modo la Chiesa ha potuto conoscere un aspetto finora sconosciuto del carisma petrino.

Quindi Papa Benedetto si è semplicemente ritirato dall’esercizio del pontificato, lasciando la Sede Apostolica a disposizione di Papa Francesco. Quindi Papa Benedetto non fu affatto impedito, appunto perché egli stesso volontariamente rinunciò all’esercizio del pontificato.

Quello che bisogna dire piuttosto è che Papa Benedetto è stato fortemente ostacolato, ma dal punto di vista giuridico non ha subito nessun impedimento, perché, come ho detto, egli stesso liberamente e lucidamente, nella pienezza del suo potere papale, ha dato le dimissioni, proprio per dare la possibilità ad un suo Successore più in forza di fronteggiare questa difficile situazione, e non ha certamente dato le dimissioni per lasciare il campo libero ai nemici della Chiesa.

 

Padre Giovanni Cavalcoli

Fontanellato, 6 Agosto 2024

 

 

https://youtu.be/BciuuNvOfj4



[1] Video di Andrea Cionci del 6 agosto 2024: https://youtu.be/-BIbE7LLHjs

[2] Video di Roberta Ricci del 15 Febbraio 2013: https://youtu.be/o7QRXxBtGeQ

[3] CAPITOLO I (Cann. 331- 335): https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroII_331-335_it.html

IL ROMANO PONTEFICE E IL COLLEGIO DEI VESCOVI

Articolo 1

IL ROMANO PONTEFICE

Can. 331 - Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente.

Can. 332 - §1. Il Romano Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l'elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale. Di conseguenza l'eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell'accettazione. Che se l'eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo.

§2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.

Can. 333 - §1. Il Romano Pontefice, in forza del suo ufficio, ha potestà non solo sulla Chiesa universale, ma ottiene anche il primato della potestà ordinaria su tutte le Chiese particolari e i loro raggruppamenti; con tale primato viene contemporaneamente rafforzata e garantita la potestà propria, ordinaria e immediata che i Vescovi hanno sulle Chiese particolari affidate alla loro cura.

§2. Il Romano Pontefice, nell'adempimento dell'ufficio di supremo Pastore della Chiesa, è sempre congiunto nella comunione con gli altri Vescovi e anzi con tutta la Chiesa; tuttavia egli ha il diritto di determinare, secondo le necessità della Chiesa, il modo, sia personale sia collegiale, di esercitare tale ufficio.

§3.  Contro la sentenza o il decreto del Romano Pontefice non si dà appello né ricorso.

Can. 334 - Nell'esercizio del suo ufficio il Romano Pontefice è assistito dai Vescovi, che possono cooperare con lui in diversi modi, uno dei quali è il sinodo dei Vescovi. Inoltre gli sono di aiuto i Padri Cardinali e altre persone, come pure diverse istituzioni, secondo le necessità dei tempi; tutte queste persone e istituzioni adempiono in suo nome e per sua autorità l'incarico loro affidato per il bene di tutte le Chiese, secondo le norme determinate dal diritto.

Can. 335 - Mentre la Sede romana è vacante o totalmente impedita, non si modifichi nulla nel governo della Chiesa universale; si osservino invece le leggi speciali emanate per tali circostanze.

1 commento:

  1. Caro Dott. Andrea Cionci,
    ho ascoltato la risposta che lei ha dato al mio commento a quanto lei ha dichiarato circa la sede impedita, nella speranza di poter avere il mio appoggio nel sostenere questa sua tesi: https://youtu.be/Fjmf5pEgq6E .
    In breve potrei dirle che ho risposto a tutte le sue obiezioni e al riguardo la rimando ai miei articoli pubblicati sul mio blog in questi ultimi anni.
    A questo punto mi sento in dovere, come suo fratello nella fede, di darle un serio avvertimento. Il fatto che lei sostenga che il Papato di Papa Francesco è illegittimo costituisce un atto gravissimo di insubordinazione al Sommo Pontefice, passibile di scomunica in quanto lei si trova in una situazione scismatica.
    Dovrebbe conoscere bene a quanto è accaduta a Don Minutella e a Mons. Viganò. Lei sta percorrendo la stessa strada che hanno percorso loro. Il Santo Padre sta portando pazienza, nella speranza che lei si ravveda, ma le faccio presente che se lei insiste in questa posizione scismatica non si meravigli se verrà scomunicato.
    Per quanto riguarda il mio dover rendere conto a Dio per quanto le ho detto, questo lo so benissimo. Ma è appunto perché so questo che le ho detto quanto le ho detto. E’ lei che deve rendere conto a Dio, se non ascolta quello che le dico io: che Papa Benedetto XVI ha lecitamente e liberamente dato le dimissioni e quindi il Papato di Francesco è legittimo.

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