Sulla
questione del castigo divino
Prima
Parte (1/4)
Linguaggio
biblico e pastorale moderna
Un fatto noto a tutti è che i
Papi del postconcilio hanno smesso di parlare di un insieme di attributi e di atti
divini, che viceversa giocano un ruolo eminente nella Scrittura ed anche presso
altre religioni, e che si potrebbero riassumere nel concetto di un Dio giusto
giudice, adirato e vendicatore che castiga e fà giustizia punendo i malfattori
con pene temporali purificatrici o correttive, ma anche con l’inferno, un Dio
che manda pene anche agli innocenti, il Dio degli eserciti che combatte, sconfigge
e castiga per mezzo dei giusti gli empi suoi nemici, un Dio che con la forza
delle armi uccide i nemici dei giusti, libera gli oppressi dai tiranni e li vince
in battaglia dando la vittoria al popolo che combatte in suo nome e con la sua
forza.
La ricca tematica dei Salmi
riguardante l’ira divina, i castighi, i rimproveri, le prove che il Signore ci
manda, le sue minacce, tutto ciò è completamente ignorato, per cui soprattutto
noi Religiosi, che recitiamo l’ufficio divino tutti i giorni, non possiamo non
notare con disagio questo stridente contrasto. I Salmi non sono parola di Dio?
Che cosa li recitiamo a fare?
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Il
tacere sulle punizioni divine non è senza conseguenze incresciose riguardo alla
giustizia umana. Si cerca sì di sostenere il compito dello Stato di proteggere
i cittadini dall’azione della malavita, si parla sì del compito della
magistratura di far giustizia, si parla sì del dovere di difendere la causa dei
poveri, ma si trascura di mettere in luce i fondamenti e le basi teologiche e
bibliche dell’attività giudiziaria e del diritto penale. Sembra che le pene
irrogate dai giudici civili nulla abbiano a che fare con la giustizia divina. Il
giudice non è un esecutore della volontà divina, ma semplicemente un
rappresentante del popolo o un funzionario dello Stato.
Il castigo giudiziario è
l’irrogazione della pena al reo a norma di legge da parte del giudice. In
questo caso il trasgressore non viene immediatamente punito in forza dell’atto
stesso compiuto, ma, siccome qui l’irrogazione della pena dipende dalla volontà
del giudice divino, questi a sua discrezione può procrastinare la punizione ad
altro momento, anche per dar tempo al peccatore di pentirsi e di riparare al
peccato commesso. Qui abbiamo l’esempio della vicenda del ricco epulone, che
non viene castigato subito di volta in volta, ma solo al termine della sua
vita.
Immagini da Internet:
- Allegoria della giustizia, Paolo Veronese
- Giudizio Universale, Michelangelo