Sulla questione del castigo divino
Prima Parte (1/4)
Linguaggio biblico e pastorale moderna
Un fatto noto a tutti è che i Papi del postconcilio hanno smesso di parlare di un insieme di attributi e di atti divini, che viceversa giocano un ruolo eminente nella Scrittura ed anche presso altre religioni, e che si potrebbero riassumere nel concetto di un Dio giusto giudice, adirato e vendicatore che castiga e fà giustizia punendo i malfattori con pene temporali purificatrici o correttive, ma anche con l’inferno, un Dio che manda pene anche agli innocenti, il Dio degli eserciti che combatte, sconfigge e castiga per mezzo dei giusti gli empi suoi nemici, un Dio che con la forza delle armi uccide i nemici dei giusti, libera gli oppressi dai tiranni e li vince in battaglia dando la vittoria al popolo che combatte in suo nome e con la sua forza.
La ricca tematica dei Salmi riguardante l’ira divina, i castighi, i rimproveri, le prove che il Signore ci manda, le sue minacce, tutto ciò è completamente ignorato, per cui soprattutto noi Religiosi, che recitiamo l’ufficio divino tutti i giorni, non possiamo non notare con disagio questo stridente contrasto. I Salmi non sono parola di Dio? Che cosa li recitiamo a fare?
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Il tacere sulle punizioni divine non è senza conseguenze incresciose riguardo alla giustizia umana. Si cerca sì di sostenere il compito dello Stato di proteggere i cittadini dall’azione della malavita, si parla sì del compito della magistratura di far giustizia, si parla sì del dovere di difendere la causa dei poveri, ma si trascura di mettere in luce i fondamenti e le basi teologiche e bibliche dell’attività giudiziaria e del diritto penale. Sembra che le pene irrogate dai giudici civili nulla abbiano a che fare con la giustizia divina. Il giudice non è un esecutore della volontà divina, ma semplicemente un rappresentante del popolo o un funzionario dello Stato.
Il castigo giudiziario è l’irrogazione della pena al reo a norma di legge da parte del giudice. In questo caso il trasgressore non viene immediatamente punito in forza dell’atto stesso compiuto, ma, siccome qui l’irrogazione della pena dipende dalla volontà del giudice divino, questi a sua discrezione può procrastinare la punizione ad altro momento, anche per dar tempo al peccatore di pentirsi e di riparare al peccato commesso. Qui abbiamo l’esempio della vicenda del ricco epulone, che non viene castigato subito di volta in volta, ma solo al termine della sua vita.
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